Art. 34 — Contenuto del registro cronologico
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Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il quale l'atto stesso e' iscritto nel registro cronologico.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 2 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva