Art. 62 — Udienza di discussione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]Il pretore o il conciliatore, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.
[2]L'udienza di discussione puo' essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva