Art. 68 — Istanza di conciliazione
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[1]L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa puo' essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.
[2]Se l'istanza e' proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.
[3]Se e' proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e da' la disposizione di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva