Art. 391 — Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato
[1]Il ricorso proposto dal procuratore militare del Re Imperatore e' notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere.
[2]All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sara' nominato dal presidente dello stesso tribunale.
[3]Di tutto deve compilarsi processo verbale.
[4]((Se l'imputato non e' detenuto il cancelliere deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data)).
Testo vigente dal 6 novembre 1947, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva