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Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

Testo in vigore dal 21 giugno 2003 al 25 gennaio 2004

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 24/2004

    Ha colpito questo articolo
    20 gennaio 2004

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in quanto, fatti salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone la sospensione, dall'entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in corso nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. La misura predisposta dalla normativa censurata, infatti (sospensione generale, automatica e di durata non determinata del processo penale, in relazione alla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato, con l’intento della tutela dell’apprezzabile interesse del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni inerenti a quelle cariche, tutelabile in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale), creando un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale (regolato, nel nostro ordinamento, sotto più profili da precetti costituzionali e rispetto a cui, fin dalle origini della formazione dello Stato di diritto, sta il principio di parità di trattamento), incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell'imputato, essendo ininfluente – in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale – l'atteggiamento difensivo da questi concretamente assunto in giudizio (nell’alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione oppure dimettersi dalla carica, rinunciando al godimento di un diritto garantito dall'art. 51 della Costituzione). Risulta, altresì, sacrificato il diritto della parte civile (la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 75 del codice di procedura civile). Né all’effettività dell’esercizio della giurisdizione sono indifferenti i tempi del processo, non potendosi sostenere, al contrario, che nessun diritto sia dalla legge impugnata definitivamente sacrificato e nessun principio costituzionale per sempre negletto. La norma censurata, d’altra parte, in contrasto anche sotto altro profilo con l’articolo 3 della Costituzione, accomuna in unica disciplina cariche diverse non solo per le fonti di investitura ma anche per la natura delle funzioni, distinguendo, per la prima volta, sotto il profilo della parità rispetto ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti; essa manifesta, peraltro, gravi elementi di intrinseca irragionevolezza a proposito del silenzio sul secondo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. La fondatezza della questione in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione fa restare assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale. – In tema di sospensione per l’ipotesi di imputato incapace e di capacità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo come aspetto indefettibile del diritto di difesa, senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile, ricordate, fin dai primi anni di attività della Corte, le sentenze n. 59/1959 e n. 354/1996. – Sul principio di ragionevole durata del processo, ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione, ricordate la sentenza n. 354/1996, secondo la quale una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnera il diritto di azione e di difesa, nonché la sentenza n. 353/1996, secondo la quale la possibilità di reiterate sospensioni lede il bene costituzionale dell’efficienza del processo.

    Art. 68 cost. · Art. 1 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

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  • Ordinanza n. 23/2004

    Questione inammissibile
    20 gennaio 2004

    La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, restando riservata a separata decisione la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata con la stessa ordinanza.

    Art. 68 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 25 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-20;140~art1 · fonte su Normattiva