1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonche' di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della liberta' personale, l'autorita' competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. 2. L'autorizzazione e' richiesta dall'autorita' che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa. 3. L'autorizzazione non e' richiesta se il membro del Parlamento e' colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna. 4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e puo' essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

Testo vigente dal 21 giugno 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 389/2007

    Questione infondata
    23 novembre 2007

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 111, secondo e terzo comma, e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dal giudice a quo - stabilisce che, ai fini dell'utilizzazione delle conversazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma sia nell'ambito di procedimenti nei quali il parlamentare è indagato che nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi, è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare anche quando quest'ultimo ha acquisito la qualità di membro del Parlamento in data successiva a quella di esecuzione delle operazioni. La questione risulta infatti sollevata sulla base di una premessa interpretativa - vale a dire la asserita applicabilità della disciplina di cui agli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, anche alle intercettazioni delle conversazioni di persona che acquisisca la qualità di parlamentare solo in epoca successiva all'espletamento del mezzo di ricerca della prova - priva di ogni supporto argomentativo e comunque erronea, sia perché la suddetta interpretazione non trova riscontro nel testo delle norme censurate, le quali utilizzano espressioni che di per sé evocano l'attualità della qualifica del soggetto intercettato al momento della effettuazione delle intercettazioni, sia perché l'impossibilità di estendere la normativa censurata alle intercettazioni di persone ancora prive dello status di parlamentare è stata confermata dalla prassi parlamentare in tema di autorizzazioni.

    Art. 68 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-20;140~art4 · fonte su Normattiva