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Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust puo' essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessita' e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale puo' essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purche' giudice o magistrato del pubblico ministero, puo' sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresi' essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale e' nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale e' nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia e' collocato fuori del ruolo organico.

Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art3 · fonte su Normattiva