Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →

Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorita' nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale puo', in particolare:

  • a)chiedere alle autorita' giudiziarie competenti di valutare se:
  • 1)avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;
  • 2)accettare che una di esse sia piu' indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;
  • 3)porre in essere un coordinamento con le autorita' competenti di altri Stati membri interessati;
  • 4)istituire una squadra investigativa comune con le autorita' competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
  • b)assicurare l'informazione reciproca tra le autorita' giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;
  • c)assistere, su loro richiesta, le autorita' nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorita';
  • d)prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri;
  • e)collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
  • f)ricevere dalle autorita' giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorita' competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;
  • g)prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorita' giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese e' stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunita';
  • h)partecipare, con funzioni di assistenza, alle attivita' di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art5 · fonte su Normattiva