Art. 5 — Poteri del membro nazionale dell'Eurojust
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Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorita' nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale puo', in particolare:
- a)chiedere alle autorita' giudiziarie competenti di valutare se:
- 1)avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;
- 2)accettare che una di esse sia piu' indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;
- 3)porre in essere un coordinamento con le autorita' competenti di altri Stati membri interessati;
- 4)istituire una squadra investigativa comune con le autorita' competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
- b)assicurare l'informazione reciproca tra le autorita' giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;
- c)assistere, su loro richiesta, le autorita' nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorita';
- d)prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri;
- e)collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
- f)ricevere dalle autorita' giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorita' competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;
- g)prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorita' giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese e' stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunita';
- h)partecipare, con funzioni di assistenza, alle attivita' di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.
Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023
