Art. 6 — Poteri del collegio dell'Eurojust
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Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorita' nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della decisione.
Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023
