Art. 8 — Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune
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Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, e' nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinche' figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorita' di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura. La durata dell'incarico e' di due anni, prorogabili per non piu' di una volta.
Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023
