Art. 5 — Nuove valutazioni
Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalita' della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore. L'uditore giudiziario, che per due volte e' stato valutato negativamente, e' dispensato dal servizio.
Testo vigente dal 6 aprile 1979
