I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 19 nonche' quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione ed allo svolgimento degli scrutini.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art23 · fonte su Normattiva