Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facolta' di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15. 3 La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 novembre 1969, n. 927
3La L. 7 novembre 1969, n. 927 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario".
Testo vigente dal 1 gennaio 1970
