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Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facolta' di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15. La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1963 al 1 gennaio 1970
