Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

  • a)i magistrati ai quali e' stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento;
  • b)i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianita';
  • c)i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;
  • d)i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame. I magistrati ai quali e' stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art8 · fonte su Normattiva