Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:
- a)i magistrati ai quali e' stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento;
- b)i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianita';
- c)i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;
- d)i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame. I magistrati ai quali e' stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.
Testo vigente dal 8 gennaio 1963
