Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verra' stabilito, per ciascun esercizio finanziario, il riparto della somma per l'espletamento dei concorsi e per le altre iniziative, con la determinazione, nella misura massima di lire 150 milioni, da iscriversi in apposito capitolo, della spesa occorrente per le esigenze di carattere generale connesse con l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi.

Testo vigente dal 9 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;851~art2 · fonte del testo