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Qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare il rinvestimento del capitale da rimborsare, rappresentato da titoli nominativi, l'operazione puo' eseguirsi su semplice domanda dell'esibitore di essi. Allo stesso esibitore sono liberamente consegnati i nuovi titoli, aventi la medesima intestazione ed i vincoli e le ipoteche gravanti le rendite rimborsate, insieme con la frazione in contanti dell'importo capitale inferiore al minimo iscrivibile.

Testo in vigore dal 26 giugno 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;332~art3 · fonte del testo