Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per i lavori pubblici determinera' i limiti massimi di spesa ammissibili a contributo e la percentuale del contributo stesso che, tenuto conto delle condizioni finanziarie e degli apporti che potranno essere conferiti, non potra' eccedere la misura del 5 per cento per le abitazioni dia concedersi in locazione semplice e del 4 per cento per le abitazioni da assegnarsi in proprieta' immediata da parte degli istituti, enti e societa' indicati nell'articolo precedente. Per le cooperative edilizie la percentuale del contributo non potra' superare la percentuale del 4 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1460~art3 · fonte del testo