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Il Ministro per i lavori pubblici determinera' i limiti massimi di spesa ammissibili a contributo e la percentuale del contributo stesso che, tenuto conto delle condizioni finanziarie e degli apporti che potranno essere conferiti, non potra' eccedere la misura del 5 per cento per le abitazioni dia concedersi in locazione semplice e del 4 per cento per le abitazioni da assegnarsi in proprieta' immediata da parte degli istituti, enti e societa' indicati nell'articolo precedente. Per le cooperative edilizie la percentuale del contributo non potra' superare la percentuale del 4 per cento.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1460~art3 · fonte del testo