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Gli enti mutuanti, di cui all'articolo 1 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati a concedere mutui per l'importo totale assistito dal contributo erariale con garanzia ipotecaria, anche in deroga ai propri statuti, alle cooperative edilizie, i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148, e 14 febbraio 1963, n. 60, per il periodo minimo di un anno.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1460~art4 · fonte del testo