Le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali siano stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonche' con il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212, ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.
Testo vigente dal 18 luglio 1949
