Le case per alloggio di senza tetto costruite in concessione, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprieta' agli Istituti e Comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta, per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici. Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento della spesa occorrente. Il passaggio di proprieta' e' effettuato in base a decreto del Ministro per i lavori pubblici dopo l'ultimazione ed il collaudo delle nuove costruzioni. Avvenuta la cessione, tanto le case cedute che quelle di nuova costruzione, possono essere assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e riscatto a norma del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029.

Testo vigente dal 18 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art12 · fonte del testo