Il primo comma dell'art. 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente: "Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'art. 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprieta' indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito".

Testo vigente dal 18 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art6 · fonte del testo