All'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri:

  • 10)l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;
  • 11)l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;
  • 12)gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;
  • 13)gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;
  • 14)le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti".

Testo vigente dal 18 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art2 · fonte del testo