All'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri:
- 10)l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;
- 11)l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;
- 12)gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;
- 13)gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;
- 14)le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti".
Testo vigente dal 18 luglio 1949
