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Le disposizioni dell'art. 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono di concorsi o con' tributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda il consenso alle cessioni. Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi. Il primo comma dell'art. 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 165, e' abrogato.

Testo in vigore dal 18 luglio 1949 al 30 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art9 · fonte del testo