Art. 3
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I provvedimenti concernenti l'attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, nonche' la concessione delle quote di aggiunta di famiglia per contratto matrimonio e per nascita di figli nei riguardi dei personali di cui agli articoli 1. 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e dell'articolo 1 della presente legge, amministrati con ruoli di spesa fissa, rientrano nella competenza degli Uffici provinciali del tesoro, che li adottano ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. I predetti provvedimenti, se riguardano personale non insegnante di ruolo appartenente ad Istituti o Scuole di istruzione secondaria dotati di autonomia amministrativa, sono di competenza del provveditore agli studi.
Testo in vigore dal 5 maggio 1961 al 16 dicembre 2010
