Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1961 al 16 dicembre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I trattamenti di missione e di trasferimento per i personali indicati agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e all'articolo 1 della presente legge sono liquidati dai rettori delle Universita', dai direttori degli Istituti di istruzione superiore e dai provveditori agli studi, a seconda della rispettiva competenza in conformita' del disposto dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-30;304~art4 · fonte del testo