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Ai fini dell'applicazione della presente legge s'intende per corto metraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati. Se il cortometraggio e' realizzato col sistema, a colori, per l'ammissione ai benefici di legge e' sufficiente, la lunghezza, minima di 180 metri. Si intende per film di attualita' quello non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri della informazione o della cronaca cinematografica. A favore del film nazionale cortometraggio presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane, accertata dalla Societa' italiana autori ed editori, si effettui prima del 31 dicembre 1954, puo' essere concesso, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4, un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso e' stato proiettato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico. Il contributo suddetto sara' negato se non sussistono i requisiti minimi di idoneita' tecnica, artistica, e culturale. Entro i limiti di tempo e con le modalita', stabilite nel terzo comma del presente articolo, e' concesso a favore del film nazionale di attualita' un contributo pari al tre per cento dell'introito, lordo degli spettacoli nei quali il film stesso e' stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla prima, proiezione in pubblico. Su conforme parere del Comitato tecnico puo' essere concesso un ulteriore contributo pari al due per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso e' stato proiettato, nei casi di eccezionale valore tecnico o artistico. I film nazionali documentari, cortometraggi e di attualita' devono essere iscritti nel Pubblico registro cinematografico ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art15 · fonte del testo