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Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati. Si intende per film di attualita' quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicita' di uscita almeno settimanale. Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, ((oltre il film lungometraggio,)) anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualita', ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'art. 20-bis, e' concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Il cortometraggio di cui al comma precedente non puo' essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio. L'esercente di sala cinematografica e' tenuto - a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono - a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio. Per i locali ad attivita' continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo e' limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attivita' saltuaria detto abbuono sara' corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attivita' complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica. Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi, ovvero di cortometraggi ed attualita', l'abbuono per i cortometraggi e' elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purche' i due terzi del cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria. Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Societa' italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi. Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso. A favore del produttore del film nazionale di attualita', presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1 gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, e' concesso un contributo pari all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Societa' italiana da autori ed editori. Qualora il film nazionale di attualita' risulti di lunghezza superiore ai 2000 metri, il produttore potra' essere ammesso, ai sensi dell'art. 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso. I film nazionali cortometraggi e di attualita' devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n.897

1

con decorrenza dal 1 luglio 1959

La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

Testo in vigore dal 5 agosto 1957 al 30 dicembre 1959

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1956 al 5 agosto 1957. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… regolare periodicita' di uscita almeno settimanale. Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre tolto: i aggiunto: il film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art15 · fonte del testo