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Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungometraggio, a cortometraggio o di attualita', viene effettuata con pellicola a formato ridotto. Ove il film nazionale e lungometraggio, a cortometraggio o di attualita' sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti. Per le modalita' di pagamento dei contributi di cui al presente ed ai precedenti articoli 14, 15 e 16, valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art17 · fonte del testo