Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungometraggio, a cortometraggio o di attualita', viene effettuata con pellicola a formato ridotto. Ove il film nazionale e lungometraggio, a cortometraggio o di attualita' sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti. Per le modalita' di pagamento dei contributi di cui al presente ed ai precedenti articoli 14, 15 e 16, valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art17 · fonte del testo