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Gli esercenti di sale cinematografiche debbono, riservare, a decorrere dal 1 settembre di ciascun anno, un minimo di venti giorni per ciascun trimestre, alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri riconosciuti nazionali ai sensi della presente legge o di precedenti disposizioni e ammessi alla programmazione obbligatoria. Dette periodo deve comprendere per i locali ad attivita' continuativa due domeniche. Per i locali ad attivita' saltuaria, il minimo delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di film nazionali viene proporzionalmente ridotto. I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali a lungometraggio, nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio, e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica in eccedenza sulla quota minima fissato, dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica. Inoltre, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a programmare in ciascun spettacolo, per almeno meta' dell'anno, film nazionali a cortometraggio e, per l'altra, meta', film nazionali di attualita'. Per i locali ad attivita' saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma, non si applica nei giorni in cui il film a lungometraggio, e' proiettato con l'aggiunta dell'avanspettacolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, puo' essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali a lungometraggio, cortometraggio e di attualita', in relazione alla qualita' e quantita' della produzione cinematografica nazionale, della stagione cinematografica. Sono esclusi dal beneficio della programmazione obbligatoria, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4, i film sforniti dei requisiti minimi di idoneita' tecnica ed artistica. Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni debitamente vistato dalla locale autorita' di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalita'. Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956
