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((Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1 settembre di ciascun anno, un minimo, di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria. Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attivita' continuativa, tre domeniche. Per i locali ad attivita' saltuaria, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui al comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti. I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimetri settembre novembre e, dicembre febbraio, e marzo maggio di ciascuna stagione cinematografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica. Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualita'. Per i locali ad attivita' saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica, nei giorni la cui la proiezione del film lungometraggio e' preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varieta'. Con decreto del Presidente della Repubblica, sui proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, puo' essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualita', in relazione alla qualita' o quantita' della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica. Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente puo' non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella dei film di attualita' dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo. Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorita' di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva, nazionalita'. Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale. Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma del presente articolo, e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni. La sanzione e' applicata dalla Commissione di cui all'art. 20)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n.897

1

con decorrenza dal 1 luglio 1959

La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956. 101 parole tolte, 155 parole aggiunte.

tolto: Gliaggiunto: Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbonotolto: , riservare, a decorrere dal 1 settembre di ciascun anno, un minimo tolto: di ventiaggiunto: , di 25 giorni per ciascun trimestretolto: , alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri tolto: riconosciuti nazionali ai sensi della presente legge o di precedenti disposizioniaggiunto: , riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria. tolto: Dette aggiunto: Detto periodo deve comprendereaggiunto: , per i locali ad attivita' continuativa tolto: dueaggiunto: , tre domeniche. Per i locali ad attivita' saltuaria, tolto: il minimo delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di film nazionali viene proporzionalmente ridotto aggiunto: gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui al comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti. I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali tolto: a lungometraggio, nei trimestri settembre- novembre, dicembre- aggiunto: lungometraggi nei trimetri settembre novembre e, dicembre febbraio, e marzotolto: - maggio di ciascuna stagione cinematograficaaggiunto: , in eccedenza sulla quota minima tolto: fissato, aggiunto: fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica. tolto: Inoltre, gli aggiunto: Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a tolto: programmare in ciascun aggiunto: proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno tolto: meta' dell'anno aggiunto: 180 giorni all'anno, film nazionali tolto: a cortometraggio e, per l'altra, meta', aggiunto: cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualita'. Per i locali ad attivita' saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale normatolto: , non si applica tolto: nei giorni in cui il film a lungometraggio, e' proiettato con l'aggiunta dell'avanspettacoloaggiunto: , nei giorni la cui la proiezione del film lungometraggio e' preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varieta'. Con decreto del Presidente della Repubblica, tolto: su proposta aggiunto: sui proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di … 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali tolto: a lungometraggio, cortometraggio aggiunto: lungometraggi, cortometraggi e di attualita', in relazione alla qualita' tolto: e aggiunto: o quantita' della produzione cinematografica nazionaletolto: , della stagione cinematografica. tolto: Sono esclusi dal beneficio della programmazione obbligatoria, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4, i film sforniti dei requisiti minimi di idoneita' tecnica ed artistica aggiunto: Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente puo' non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella dei film di attualita' dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo. Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioniaggiunto: , debitamente vistato dalla locale autorita' di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettivaaggiunto: , nazionalita'. Sono esenti tolto: dall'obbligo della aggiunto: dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originaleaggiunto: . Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma del presente articolo, e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni. La sanzione e' applicata dalla Commissione di cui all'art. 20.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n.897

    La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art18 · fonte del testo