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Per l'infrazione agli obblighi di cui all'articolo, precedente, la Commissione istituita ai sensi dell'art. 20 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei film nazionali. Trascorso inutilmente detto termine, e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004
