Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'infrazione agli obblighi di cui all'articolo, precedente, la Commissione istituita ai sensi dell'art. 20 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei film nazionali. Trascorso inutilmente detto termine, e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art19 · fonte del testo