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La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso la Presidenza, del Consiglio dei Ministri, e' composta:
- a)dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza, del Consiglio dei Ministri, presidente;
- b)dal direttore generale dello spettacolo;
- c)da, un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- d)da un rappresentante dei produttori di film;
- e)da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- f)da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- g)da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio; ((h) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura, designati: uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici; uno dalla Federazione nazionale stampa italiana; uno dalla Societa' italiana autori ed editori; uno dai tecnici cinematografici; uno dagli scenografi cinematografici; uno dagli attori professionisti; tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, tra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti))). ((i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;
- l)da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;
- m)da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche)). ((I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), l), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, dei tecnici, degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera h), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)). Il Sottosegretario di Stato puo' delegare, di volta, in volta, al direttore generale dello spettacolo le funzioni di presidente della Commissione. Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame dei problemi interessanti i vari settori della cinematografia e delle industrie ausiliarie. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9° della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario. ((I componenti della Commissione sono nominati con decreto de) Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere e), d), e), f), g), h), i), l), m) durano in carica due anni; per ciascuno di essi e' nominato, con le stesse modalita', un membro supplente)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1956, n.897
1con decorrenza dal 1 luglio 1959
La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".
Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004
