Art. 21 — null
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Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche gia' in attivita' potra' essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna e' ordinata la sospensione dei lavori.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956
