Art. 21 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche gia' in attivita' potra' essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna e' ordinata la sospensione dei lavori. Nelle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di alcun rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art21 · fonte del testo