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  • 1)dal direttore generale dello spettacolo, presidente;
  • 2)da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 6°, della Direzione generale dello spettacolo;
  • 3)da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
  • 4)da un rappresentante dei produttori di film;
  • 5)da un rappresentante dei noleggiatori di film;
  • 6)da un rappresentante dei lavoratori del cinema;
  • 7)da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente, film a formato ridotto;
  • 8)da cinque tecnici designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalla Organizzazione sindacale degli ingegneri ed uno dalla Organizzazione sindacale degli architetti. I membri di cui al n. 8 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione e' presieduta dal funzionario di cui al n. 2. I membri indicati nei numeri 3, 4, 5, 6 e nonche' i tecnici rappresentanti le Organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica un anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione dei nulla osta, di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art25 · fonte del testo