Art. 25 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004. 244 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: 1) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;
tolto: 2) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 6°, della Direzione generale dello spettacolo;
tolto: 3) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
tolto: 4) da un rappresentante dei produttori di film;
tolto: 5) da un rappresentante dei noleggiatori di film;
tolto: 6) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;
tolto: 7) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente, film a formato ridotto;
tolto: 8) da cinque tecnici designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalla Organizzazione sindacale degli ingegneri ed uno dalla Organizzazione sindacale degli architetti. I membri di cui al n. 8 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione e' presieduta dal funzionario di cui al n. 2. I membri indicati nei numeri 3, 4, 5, 6 e nonche' i tecnici rappresentanti le Organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica un anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione dei nulla osta, di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art25 · fonte del testo