Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Chiunque contraffa o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista. O riceve al fine di metterli in circolazione, o metta in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, e' punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2000 a lire 20.000. Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazione o annotazioni non conformi al vero, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art27 · fonte del testo