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Chiunque contraffa o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista. O riceve al fine di metterli in circolazione, o metta in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, e' punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2000 a lire 20.000. Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazione o annotazioni non conformi al vero, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004
