Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque contraffa o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista. O riceve al fine di metterli in circolazione, o metta in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, e' punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2000 a lire 20.000. Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazione o annotazioni non conformi al vero, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art27 · fonte del testo