Disposizioni per la cinematografia

Art. 28 — Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1958

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956. Leggi il testo vigente →

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art28 · fonte del testo