Disposizioni per la cinematografia
Art. 28 — Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1958
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Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956
