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E' considerato nazionale agli effetti della presente legge, il film prodotto in versione originale italiana in piu' versioni, delle quali una italiana, che sia stato girato, prevalentemente in Italia, da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di societa', quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attivita'; sempreche' concorrano i seguenti requisiti:
- a)che il soggetto sia, di autore italiano o sia stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani;
- b)che gli elementi tecnico-artistici (regista aiuto regista, scenografo, musicista, direttore di produzione e fonico) e gli attori principali siano in larga, maggioranza, italiani;
- c)che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori impiegati nel film, sia, almeno per tre quarti italiano;
- d)che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia. Il cortometraggio e' considerato nazionale se girato integralmente in Italia da imprese italiane con personale tecnico ed artistico in prevalenza italiano. Il cortometraggio a carattere documentario avente eccezionale valore scientifico e culturale, se per ragioni inerenti all'oggetto trattato sia stato girato prevalentemente all'estero, puo' essere considerato nazionale, purche' sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge. E' considerato nazionale il film di attualita', di lunghezza non inferiore ai 20 metri di cui almeno 150 girati in Italia da tecnici italiani. Non puo' tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualita' prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia, nella proporzione prevista per i film nazionali di attualita', che porti la stessa marca di produzione di case, cinematografiche estere o contrassegno similare. In via eccezionale, puo' essere riconosciuto nazionale il film di attualita' prodotto da ditta italiana, ripreso con personale tecnico italiano in tutto o in parte all'estero, ove l'avvenimento rivesta particolare interesse nazionale. La dichiarazione di nazionalita' e' rilasciata dalla residenza del Consiglio dei Ministri previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956
