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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004. 479 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: E' considerato nazionale agli effetti della presente legge, il film prodotto in versione originale italiana in piu' versioni, delle quali una italiana, che sia stato girato, prevalentemente in Italia, da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di societa', quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attivita'; sempreche' concorrano i seguenti requisiti:

tolto: a) che il soggetto sia, di autore italiano o sia stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani; a-bis) che gli sceneggiatori ed il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana;

tolto: a-ter) che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani. b) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montature, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1950 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

tolto: c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani.

tolto: d) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia. Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere cittadini di Paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocita', elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalita'. Il cortometraggio e' considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano. Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato tutto o in parte, all'estero, e' considerato nazionale, purche' gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia. E' considerato nazionale il film di attualita' di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui piu' della meta' girati in Italia da tecnici italiani. Non puo' tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualita' prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia, nella proporzione prevista per i film nazionali di attualita', che porti la stessa marca di produzione di case, cinematografiche estere o contrassegno similare. In via eccezionale, puo' essere riconosciuto nazionale il film di attualita' prodotto da ditta italiana, ripreso con personale tecnico italiano in tutto o in parte all'estero, ove l'avvenimento rivesta particolare interesse nazionale. La dichiarazione di nazionalita' e' rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art8 · fonte del testo