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Sono statali le strade che:

  • a)costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
  • b)congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
  • c)congiungono fra loro i capoluoghi di Provincia;
  • d)costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade statali;
  • e)allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, esclusi quelli di quarta categoria della classe seconda, o aeroporti, nonche' centri di particolare importanza, industriale, turistica e climatica;
  • f)servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art2 · fonte del testo