Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
Art. 2 — Strade statali
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Sono statali le strade che:
- a)costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
- b)congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
- c)congiungono fra loro i capoluoghi di Provincia;
- d)costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade statali;
- e)allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, esclusi quelli di quarta categoria della classe seconda, o aeroporti, nonche' centri di particolare importanza, industriale, turistica e climatica;
- f)servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
