Art. 2 — Strade statali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 9 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 9 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono statali le strade che:
tolto: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
tolto: b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
tolto: c) congiungono fra loro i capoluoghi di Provincia;
tolto: d) costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade statali;
tolto: e) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, esclusi quelli di quarta categoria della classe seconda, o aeroporti, nonche' centri di particolare importanza, industriale, turistica e climatica;
tolto: f) servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art2 · fonte del testo