Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese
Art. 6 — Agevolazioni fiscali
I documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo. L'erogazione degli indennizzi e' comunque esente dall'imposta sulle successioni nonche' da ogni altra imposta diretta o indiretta.
Testo vigente dal 30 dicembre 1999
