Art. 13 — Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale
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I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del Codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a se' per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria e' dato avviso alle parti. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. II processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-bis del Codice di procedura civile. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, e' esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro e' ridotta della meta'.
Testo in vigore dal 19 agosto 1997 al 5 ottobre 1997
