Art. 8 — Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale
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I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari. Ai giudici onorari aggregati e' attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennita' di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi. L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili. Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennita' da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza. L'indennita' di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo e' considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.
Testo in vigore dal 19 agosto 1997 al 22 novembre 1998
